Sgravi Contributivi per Assunzioni
Scopri tutti gli incentivi alle assunzioni dedicati ad aziende e datori di lavoro per rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Gli sgravi contributivi consistono in agevolazioni concesse alle imprese ed ai datori di lavoro attraverso riduzioni sugli oneri che dovrebbero essere corrisposti all’INPS, con l’obiettivo di incentivare le assunzioni di determinate categorie di lavoratori o di utilizzare determinate fattispecie contrattuali.
Tali sgravi contributivi, vengono decisi e stanziati mediante appositi decreti e malgrado alcuni permangano più di altri nel tempo, data la naturale mutevolezza della situazione lavorativa del paese, tendono ad essere adattati e/o sostituiti con regolare frequenza.
Sgravi contributivi, quali quelli a disposizione?
La Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) prevede l’esonero contributivo per:
- assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di beneficiari di reddito di cittadinanza
- E’ riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e contributi dovuti allInail, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Tale esonero è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea ed è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato.
- assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di giovani al di sotto di 36 anni
- E’ previsto l’esonero contributivo:
- nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua;
- per un periodo massimo di 36 mesi elevato però in via transitoria a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Publia, Calabria e Sardegna;
- ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, nè procedano, nei nove mesi successivi alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produtivva.
- E’ previsto l’esonero contributivo:
- assunzioni con contratto a tempo determinato o di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di:
- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.
Apprendistato come contratto di assunzione agevolato
Un altro tipo di contratto di assunzione agevolato può essere l’apprendistato:
- Apprendistato per la qualifica e il Diploma Superiore: rivolto ai giovani tra i 15 e i 25 anni (non compiuti). E’ relativo al conseguimento di un titolo di studio (qualifica o diploma professionale e anche per l’assolvimento dell’obbligo scolastico);
- Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca: rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni. E’ relativo al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, titolo di studio universitario e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricera;
- Apprendistato professionalizzante o «contratto di mestiere»: rivolto ai giovani di 18 ai 29 anni. Tale tipo di contratto è a tempo indeterminato ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale, all’inserimento di persone già in possesso di qualifica, (per questi l’apprendistato professionalizzante può essere stipulato già a partire dal compimento di 17 anni);
- Si prevede per le aziende fino a 9 dipendenti una riduzione dell’aliquota contributiva del 3,11% della retribuzione imponibile per il 1° anno di contratto, 4,61% per il 2° anno e 11,61% per gli anni successivi. Per le aziende oltre 9 dipendenti, l’aliquota è pari all’11,61%. L’aliquota a carico dell’apprendista è ridotta al 5,84% per tutto il periodo di formazione (fino a 60 mesi in base al CCNL).